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8 luglio 2026 – Titolarità effettiva – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 122/2026 di recepimento della direttiva (UE) 2024/1640

8 luglio 2026 – Titolarità effettiva – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 122/2026 di recepimento della direttiva (UE) 2024/1640

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 dell’8 luglio 2026, il decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122, recante il recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 relativa ai meccanismi di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Il provvedimento interviene sul D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, modificando in particolare la disciplina dell’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nella sezione autonoma e nella sezione speciale del Registro delle imprese. Il decreto introduce i nuovi articoli da 21-bis a 21-septies, disciplinando distintamente l’accesso da parte delle Autorità, dei soggetti obbligati e dei soggetti titolari di un legittimo interesse.

Per i soggetti obbligati, l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva è previsto esclusivamente a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela, previo accreditamento e secondo le modalità previste dalla nuova disciplina. I soggetti obbligati accreditati sono inoltre tenuti a segnalare tempestivamente alla Camera di commercio territorialmente competente le eventuali incongruenze tra le informazioni ottenute dalla consultazione del Registro e quelle acquisite in sede di adeguata verifica. La consultazione del Registro non esonera, in ogni caso, dalla valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dall’adozione di misure adeguate al rischio.

Il decreto disciplina inoltre l’accesso da parte dei soggetti titolari di un legittimo interesse alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo, individuando specifiche categorie di soggetti e definendo la procedura per la verifica e il riconoscimento dell’interesse da parte della Camera di commercio territorialmente competente.

Sono altresì previste specifiche ipotesi di esclusione totale o parziale dell’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva in presenza delle circostanze eccezionali individuate dalla nuova disciplina.

Il provvedimento sostituisce, infine, l’articolo 34-bis del D.Lgs. n. 231/2007, disciplinando l’organismo autonomo e indipendente di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio presso il Consiglio nazionale del notariato, chiamato a operare anche attraverso una banca dati collegata al Sistema di conservazione del notariato.

Il D.Lgs. n. 122/2026 entrerà in vigore il 23 luglio 2026.

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 – Gazzetta Ufficiale

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